Conversioni
Conversione del documento estero di guida - Patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che acquisiscono una residenza, anche “normale”, in Italia. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’UE o allo SEE sono equiparate alle patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista dalla vigente normativa comunitaria (10 o 15 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità è necessario richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente. Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità. È obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. La scadenza dell’abilitazione alla guida può essere determinata dalla data di acquisizione della residenza in Italia in funzione della patente posseduta e dell’età del soggetto.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
Costo della pratica e documenti:
| Costo della pratica | 35 €. |
| Imposte | Versamento di 32,00 € sul c/c 4028 Versamento di 10,20 € sul c/c 9001 I bollettini precompilati possono essere ritirati presso la nostra sede. |
| Documenti | Documento di riconoscimento e codice fiscale entrambi in originale (in visione) Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) Se la patente è scaduta occorre anche presentare l'attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la patente non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata). Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari Permesso di soggiorno originale (in visione) oppure Carta di soggiorno originale (in visione) se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi: - ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
- ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
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| Foto | 2 foto uguali e recenti, formato tessera, di cui una autenticata presso gli Uffici comunali |
| Visita Medica | È possibile fare la visita direttamente nella nostra sede, il medico è disponibile tutti i giorni: è necessario prenotare, si prega di contattare l'autoscuola . |
Conversione del documento estero di guida - Patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea o Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019), Algeria, Argentina, El Salvador (accordo scaduto il 19 settembre 2014, in attesa di rinnovo), Ecuador (accordo valido fino al 12 marzo 2017), Filippine, Giappone, Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018), Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia (accordo valido fino all'8 aprile 2018), Sri Lanka (accordo valido fino al 14 novembre 2016), Svizzera( accordo valido fino all'11 giugno 2021), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021), Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020).
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se:
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Costo della pratica e documenti:
| Costo della pratica | 35 €. |
| Imposte | Versamento di 32,00 € sul c/c 4028 Versamento di 10,20 € sul c/c 9001 I bollettini precompilati possono essere ritirati presso la nostra sede. |
| Documenti | Documento di riconoscimento e codice fiscale entrambi in originale (in visione) Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) Traduzione ufficiale della patente Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari Permesso di soggiorno originale (in visione) oppure Carta di soggiorno originale (in visione) se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi: - ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
- ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
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| Foto | 2 foto uguali e recenti, formato tessera, di cui una autenticata presso gli Uffici comunali |
| Visita Medica | È possibile fare la visita direttamente nella nostra sede, il medico è disponibile tutti i giorni: è necessario prenotare, si prega di contattare l'autoscuola |
Conversione patente militare
La conversione della patente militare o di altri corpi nella corrispondente patente civile può essere richiesta
- durante il servizio
- entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio
Costo della pratica e documenti:
| Costo della pratica | 35 €. |
| Imposte | Versamento di 32,00 € sul c/c 4028 Versamento di 10,20 € sul c/c 9001 I bollettini precompilati possono essere ritirati presso la nostra sede. |
| Documenti | Documento di riconoscimento e codice fiscale entrambi in originale (in visione) Eventuale patente civile posseduta (in visione) Attestazione del comando che ha rilasciato la patente militare con le informazioni sul tipo di veicolo utilizzato per l'esame: queste informazioni sono necessarie per individuare la corretta categoria di patente civile corrispondente a quella militare da convertire. Le caratteristiche dei veicoli devono soddisfare i criteri minimi dei veicoli per la prova di guida per le diverse categorie di patente indicati nel decreto 18 aprile 2011 n.59 (allegato II, punto 5.2). Per i militari congedati o cessati dal servizio - allegato N: dichiarazione del comando militare che ha rilasciato la patente
- per chi era di grado non "ufficiale": foglio di congedo originale in visione e relativa fotocopia oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale
- per chi era di grado "ufficiale": fotocopia dello stato di servizio oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale
Per i militari in servizio - dichiarazione di servizio rilasciata dal comando militare di appartenenza
- patente militare posseduta (in visione)
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| Foto | 2 foto uguali e recenti, formato tessera, di cui una autenticata presso gli Uffici comunali |
| Visita Medica | È possibile fare la visita direttamente nella nostra sede, il medico è disponibile tutti i giorni: lunedì e mercoledì la sera alle 19.00; martedì e giovedi di mattina alle 12.00; venerdì alle 18.00. Non è necessario prenotare. |